15 ottobre 2021

15 ottobre

15 ottobre

Il 15 ottobre è una data che viene proposta dai mass media come un punto di svolta: l’obbligo del certificato verde, comunemente chiamato green pass, per recarsi presso i luoghi di lavoro.

Vorrei proporvi una riflessione su questo tema.

Andiamo dunque a vedere il decreto legge 21 settembre n.127.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139

ed andiamo ad evidenziare alcuni punti.

Art 1: “e’ fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”

Se l’esibizione del certificato verde è su richiesta vuol dire che non è un obbligo. La frase si contraddice da sé; è sufficiente non richiederlo.


Vediamo in particolare l’ art 3, riguardo al lavoro privato

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). –
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge
una attività lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui
la predetta attività e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

Commentiamo questo paragrafo.


Intanto per cominciare, questa affermazione è assolutamente priva di logica.


Come è possibile prevedere, al fine di tutelare la salute, che un presunto obbligo richiesto
il 15 ottobre non sarà più necessario dopo due mesi e mezzo?

Inoltre si parla di obbligo di esibire su richiesta. Ma queste due affermazioni si contraddicono
da sole: se è “su richiesta”, basta non richiederlo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2….

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 2.

Si parla di “disposizioni”, i datori di lavoro “sono tenuti”;  tutti termini che non indicano un obbligo.

In un documento ufficiale le parole sono importanti.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,

Di nuovo, risulta piuttosto difficile capire in quale modo si possa prevedere che una “disposizione”
necessaria per tutelare la salute il 15 ottobre non sarà più necessaria oltre il 31 dicembre.


Si tratta di disposizioni di tipo sanitario o politico?

E nel secondo caso, quale fine si propongono?

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata
di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente
a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,


Il datore di lavoro “può” sospendere, non è un obbligo né una necessità.

E nel caso che lo faccia ovviamente se ne assume la responsabilità, esattamente come avviene
con il famoso “consenso poco informato” necessario per l’inoculazione.

A questo proposito è appena il caso di ricordare che in tale consenso non si menziona il fatto che i presunti vaccini sono sperimentali fino a dicembre 2023.

E che pertanto chi se li fa partecipa ad una sperimentazione, della quale nessuno conosce gli esiti a medio e lungo termine.

9. In caso di violazione delle disposizioni…

Di nuovo si tratta di disposizioni, non di obblighi

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto
gli atti relativi alla violazione.»

Quali sarebbero questi soggetti, incaricati di verificare un certificato sanitario?


Il datore di lavoro, o il dipendente incaricato, si assume una pesante responsabilità personale
nel verificare dati personali sensibili come quelli riguardanti la salute, violando così la legge
sulla privacy.

 

Perché tutto questo?

Perché il governo vuole imporre il certificato sanitario verde, e attraverso di esso la vaccinazione, puntando sul nostro CONSENSO piuttosto che su un OBBLIGO.

L’obbligo infatti è impossibile da imporre.

L’articolo 32 della Costituzione, espressamente richiamato nel preambolo del decreto, recita testualmente:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

 

Dunque il trattamento sanitario denominato impropriamente “vaccino anti Covid-19” non può essere imposto per legge, sia per il rispetto dovuto alla persona umana che lo rifiuta, sia perché il diritto stabilito è quello della salute dell’individuo.

Inoltre un eventuale obbligo dovrebbe essere stabilito per legge, quindi previa discussione in Parlamento, non con un decreto legge.

 

Ma non è tutto.

Nel caso specifico di questi sieri genici sperimentali – sarà bene ricordare che sono in fase di sperimentazione fino a dicembre 2023 – c’è un pronunciamento ufficiale dell’Unione Europea, che con il regolamento 953 del 14 giugno 2021, al considerando 36, ha stabilito il divieto di discriminazione tra chi lo ha ricevuto e chi non desidera riceverlo.

 

A questo proposito è interessante notare che la traduzione italiana del testo in un primo momento recitava:

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate.

Il 27 luglio, di fronte all’evidente manipolazione del testo italiano rispetto a quello ufficiale europeo, il testo è diventato il seguente:

È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.

La Corte di Giustizia dell UE (CGUE)

Dice che. ‘ il diritto dell’UE deve essere interpretato e applicato in ogni paese allo stesso modo.’

“Il regolamento è obbligatorio in tutto i suoi elementi.

Pertanto uno Stato membro non può unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l’applicazione delle norme del Regolamento, ne può farne un’applicazione incompleta o selettiva”.

4. Corte di Giustizia U E , sentenze 4 dicembre 2018 in causa n. C-378/17

” Ogni giudice nazionale competente ad applicare il diritto dell’Unione ha l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti con tale diritto”

Quindi ogni giudice ha l’obbligo di non applicare la sospensione.

Daria De Pretis giudice delle Corte Costituzionale dice :
” Quando c’è contrasto tra diritto nazionale e diritto europeo, il diritto nazionale fa un passo indietro e prevale il diritto europeo.
La Corte di giustizia dice : “Quando un giudice (anche una pubblica amministrazione) si trova davanti a questo conflitto fra norme DEVE disapplicare la norma in contrasto con quella Europea.

 

Dunque, ricapitoliamo.

Il 15 ottobre non accade assolutamente nulla di nuovo.

Il certificato sanitario verde non è obbligatorio.

Averlo e presentarlo al datore di lavoro non è obbligatorio, e il datore di lavoro che ne facesse richiesta si assumerebbe una gravosa responsabilità di lesione al diritto di privacy.

A titolo di esempio, in Germania una tale richiesta è stata vietata.

Il governo punta ad incutere timore nei cittadini, al fine di spingerli verso l’inoculazione di un siero genico sperimantale, la cui efficacia e sicurezza sono messe in dubbio da autorevoli scienziati.

Perchè tutto questo?

Vi propongo un video per illustrare i motivi politici, e non sanitari, che stanno dietro a tutto questo.

 

Dunque, in pratica cosa fare?

Qualora verrete sospesi per i primi 10gg

1. Niente avvocati o denuncia.

Ricorso alla conciliazione GRATUITA dell’Ispettorato del Lavoro.

Si blocca sia la detrazione in busta paga, che la sanzione.

Voi state a casa e vi pagano lo stesso, fino ad arbitrato definito.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di aderire, pena la cancellazione del provvedimento disciplinare a vostro danno, per non parlare di quanto gli faccia piacere avere l’Ispettorato tra i piedi, con potere di controllo su varie irregolarità

2. Far intervenire le forze dell’ordine

nel caso che il datore di lavoro abbia CONSERVATO TRACCIA dei vostri dati sanitari sensibilissimi, fosse anche per un’ora.

Violazione della normativa sulla privacy e GDPR.

Sono lacrime e sangue

3. Se vi arriva il provvedimento scritto,

NON tentate di accedere comunque al vostro luogo di lavoro;

potrebbe costituire la motivazione di un secondo provvedimento disciplinare che darebbe modo all’azienda di agire in virtù della giusta causa, procedendo al vostro licenziamento.

Applicate la procedura di cui al punto 1. e lasciate che al vostro datore di lavoro arrivi una piacevole convocazione ad paersonam

Credo che, data la mole di lavoro immane, le procedure di conciliazione subiranno considerevoli rallentamenti a livello nazionale

I giudici lasciateli stare, che devono esibire il GRIINKAZZ per presiedere le udienze…

 

 

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Pubblicato da marcoverdinelli

Fin da ragazzo mi sono interessato di elettronica. Un'estate andai in vacanza in montagna - si, in estate preferisco il fresco dell'altezza... - con gli amici; c'era una piscina riempita con l'acqua del locale torrente. Gelida. In quell'occasione mi venne una dolorosissima tallonite, che mi impedì di avvicinarmi a quell'acqua per tutto il tempo. Vi lascio immaginare l'arrabbiatura... Ma qui entra in gioco l'elettronica. Prima di partire, avevo visto il progetto di un apparecchio elettromedicale sulla rivista Nuova Elettronica. Tornato a casa, alzai il telefono e ordinai il kit. Lo montai, feci 20 giorni di applicazioni, e... Da allora sono passati oltre trent'anni, e non ho mai più avuto talloniti! Fu l'inizio di un grande amore... E oggi ho finalmente trovato un'azienda che ha sviluppato la ricerca scientifica nel settore, e propone apparecchi di uso semplicissimo che hanno un'efficacia grandemente superiore.

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